Art. 6
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea.
Il Consiglio direttivo elegge nei suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre al presidente ed al vicepresidente tre componenti eletti dal Consiglio.
Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia.
Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.
L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di solito una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue comunali.
All'assemblea della Cassa mutua provinciale spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa mutua provinciale, rispettando le norme fissate dalla Federazione nazionale.
Storico versioni
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