Art. 5 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Art. 5

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
È istituita in ogni Comune una Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio nonchè all'assistenza ostetrica generica. Dette Casse mutue comunali, ove particolari condizioni lo richiedessero, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale a scindersi in Casse mutue frazionali o a fondersi in Casse mutue intercomunali. Ogni Cassa mutua risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 titolari di azienda. La costituzione di Casse mutue intercomunali può essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite siano costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a 100. È istituita in ogni Provincia una Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonchè all'assistenza ostetrica specialistica. Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale. Le Casse mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono applicabili alle Casse mutue comunicali, frazionali, intercomunali, provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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