Art. 37 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Art. 37

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - VIGORELLI - GAVA - MEDICI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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