Art. 37
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI - GAVA - MEDICI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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