Art. 36 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Art. 36

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, salvo quanto disposto dal precedente , lettera h), possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli Enti, un commissario straordinario. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.
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