Art. 3 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Art. 3

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Ai coltivatori diretti di cui al precedente , ed ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni: a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio; b) assistenza ospedaliera; c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa; d) assistenza ostetrica. Le modalità, i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell', lettera d). Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria. Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all', spettano le prestazioni nelle forme, modalità e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonchè dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138.
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