Art. 3
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
Ai coltivatori diretti di cui al precedente , ed ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:
a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;
b) assistenza ospedaliera;
c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;
d) assistenza ostetrica.
Le modalità, i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell', lettera d).
Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.
Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all', spettano le prestazioni nelle forme, modalità e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonchè dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136#art-3