Art. 28 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Art. 28

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti o su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.
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