Art. 26
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, la Federazione potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Istituti previdenziali e assistenziali regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I rapporti per i servizi periferici fra la Federazione e l'Istituto nazionale assicurazioni malattia o altri Enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La Federazione potrà altresì contrarre con gli enti di cui al precedente comma, vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali.
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