Art. 25
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136
In vigore dal 14 dic 1954
Avverso l'applicazione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) dell', è ammesso ricorso in conformità alle norme, in quanto applicabili, di cui agli del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949.
Le decisioni sui ricorsi, di cui al precedente comma, sono adottate, sentite, in luogo delle Commissioni previste dal citato , in prima istanza, la Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, la Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori.
In caso di variazioni aziendali che comportino modifiche o esclusioni dell'obbligo contributivo e in caso di duplicazione o errore materiale nella contribuzione, è ammessa domanda di sgravio alla Giunta provinciale entro il termine di 180 giorni dalle intervenute variazioni o dalla notifica degli accertamenti. Superato tale termine, lo sgravio ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
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