Art. 20 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Art. 20

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia dei coltivatori è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo. Spetta al Comitato di gestione: a) regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale; b) predisporre i conti preventivi e consuntivi; c) adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti degli iscritti; d) decidere, sui ricorsi presentati in prima istanza in materia di prestazioni di competenza della Cassa mutua comunale; e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal presidente all'esame del Comitato stesso. Le delibere di cui alle lettere a) e c) sono sottoposte per la esecutorietà alla approvazione della Cassa mutua provinciale secondo le norme stabilite dal precedente articolo per le delibere del Consiglio direttivo.
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