Art. 14 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Art. 14

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

In vigore dal 14 dic 1954
Spetta alla Giunta centrale: a) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale; b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia dei coltivatori; c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia dei coltivatori; d) nominare i direttori delle Casse mutue provinciali; e) decidere sui ricorsi in seconda istanza degli assicurati in materia di prestazioni; f) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale; g) approvare i contratti di fornitura; h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento è dato ricorso, nel termine di quindici giorni, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La gestione commissariale non può durare più di sei mesi ed entro tale termine il commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo; i) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ai sensi dell' della presente legge; l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente. In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
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