Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 dic 1954
La Delegazione di cui all' può essere soppressa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La sezione autonoma di cui all' può essere soppressa con decreti dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro. Le modalità per la chiusura delle relative gestioni, sia della Delegazione che della Sezione autonoma, saranno stabilite con decreto dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.
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