Art. 3

Art. 3

3 / 9
In vigore dal 25 dic 1954
Nella Delegazione, funziona una Sezione autonoma con gestione separata denominata "Delegazione tecnica italiana Sezione acquisti (DELTEC-ACQUISTI), la quale, su richiesta degli enti pubblici e privati all'uopo incaricati dalla pubblica Amministrazione, può fungere da agente relativamente ai seguenti acquisti: a) acquisti da effettuarsi in base agli accordi e piani di cooperazione economica e militare di cui all'; b) acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950; c) tutti gli altri acquisti di carattere eccezionale, da parte dello Stato, di materie prime e prodotti essenziali per assicurare l'approvvigionamento del Paese. La Sezione autonoma è diretta dal capo della Delegazione, è posta alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Con l'entrata in vigore della presente legge la Delegazione cessa di fare, per conto dello Stato, gli acquisti previsti dall' del regio decreto 2 giugno 1946, n. 480.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1127#art-3