Art. 4
LEGGE 22 novembre 1954, n. 1115
In vigore dal 7 dic 1954
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - VANONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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