Art. 2 · LEGGE 22 novembre 1954, n. 1115

Art. 2

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1115

In vigore dal 15 nov 1994
Le provvidenze previste dalla presente legge sono disposte dal Prefetto, previo parere di una Commissione composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, da un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale, da una persona nominata dal Prefetto e da due assessori provinciali pure nominati dal Prefetto. Egli si avvarrà di apposite aperture di credito che, in deroga alla norma dell'art. 56 del regio decreto 12 novembre 1923, n. 2440, potranno essere disposte fino al limite di lire 250.000.000.
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