Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 nov 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, concernente l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - MARTINO - GAVA - MEDICI - VILLABRUNA - MARTINELLI - TAMBROSI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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