Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 nov 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, concernente la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale sugli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA - MEDICI - VILLABRUNA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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