Art. 1
LEGGE 10 novembre 1954, n. 1150
In vigore dal 13 gen 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell' del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di apparecchi radio-riceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive, costituisce licenza d'uso ed è soggetto alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno solare;
b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3000 per anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni, connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive.
Alle stesse tasse sono soggetti gli speciali contratti di abbonamento conclusi dall'Ente concessionario e le licenze speciali gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i contratti con pubblici esercizi, ai quali si applicano le norme di cui all' della presente legge.
Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o su navi, la tassa di concessione governativa è dovuta nella misura di lire 5000 annue.
È abrogato l'ultimo comma dell' del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.
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