Art. 1 · LEGGE 10 novembre 1954, n. 1079

Art. 1

LEGGE 10 novembre 1954, n. 1079

In vigore dal 12 dic 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti di riporto è portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un massimo di 180 giorni per i contratti a termine su merci e derrate.
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