Art. 9 · LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

Art. 9

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

In vigore dal 2 dic 1960
Le Aziende statali o private esercenti di autostrade debbono applicare a favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle, autostrade per dodici domeniche di ciascun anno. Il sovraprezzo anzidetto è dovuto nella seguente misura: per importi fino a................ L. 200 L. 50 " " da L. 201 a " 500 " 100 " " " " 501 " " 1.000 " 200 " " " " 1.001 " " 2.000 " 350 " " oltre ....... " 2.000 " 500 Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i veicoli appartenenti al Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede, nonchè a cittadini di Stati esteri. Sono altresì esclusi dall'applicazione del sovraprezzo gli automezzi per il trasporto di persone adibite a servizi di linea. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi previsti dall' della presente legge, dall' della legge 31 marzo 1955, n. 190, e dall'articolo unico della, legge 29 marzo 1957, n. 224 .
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