Art. 6
LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042
In vigore dal 2 dic 1960
Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale" suddetto un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in dodici domeniche di ciascun anno.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 OTTOBRE 1960, N. 1321
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Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure:
1ª cl. 2ª cl. 3ª cl.
Lire Lire Lire per importi:
fino a lire 50............................. 10 10 5
da lire 51 a lire 100.................. 15 15 10
" " 101 " 200.................. 30 25 20
" " 201 " 500.................. 80 60 45
" " 501 " 1.000.................. 150 120 90
" " 1.001 " 2.000.................. 200 180 135
" " 2.001 " 5.000.................. 300 240 180
oltre a lire 5.000......................... 600 480 360
Per i biglietti - collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.
Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.
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