Art. 6 · LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

Art. 6

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

In vigore dal 2 dic 1960
Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale" suddetto un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in dodici domeniche di ciascun anno. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 OTTOBRE 1960, N. 1321 . Il sovrapprezzo predetto è dovuto nelle seguenti misure: 1ª cl. 2ª cl. 3ª cl. Lire Lire Lire per importi: fino a lire 50............................. 10 10 5 da lire 51 a lire 100.................. 15 15 10 " " 101 " 200.................. 30 25 20 " " 201 " 500.................. 80 60 45 " " 501 " 1.000.................. 150 120 90 " " 1.001 " 2.000.................. 200 180 135 " " 2.001 " 5.000.................. 300 240 180 oltre a lire 5.000......................... 600 480 360 Per i biglietti - collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore. Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.
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