Art. 15
LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042
In vigore dal 28 nov 1954
È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1954-55, la concessione della somma di un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Alla copertura dell'onere relativo sarà provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto.
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