Art. 14 · LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

Art. 14

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

In vigore dal 28 nov 1954
Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei sovrapprezzi di cui agli, della presente legge, nonchè per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni in detti articoli previste, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali. Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesime fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali, sia dei sovrapprezzi sopra menzionati, si applica una sola pena pecuniaria.
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