Art. 11 · LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

Art. 11

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

In vigore dal 28 nov 1954
Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" è affidato ad una o più aziende di credito di cui all' del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi d'intesa con il Ministero del tesoro.
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