Art. 10 · LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

Art. 10

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042

In vigore dal 28 nov 1954
Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra-urbani, cui è fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi previsti dalla presente legge, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al "Fondo nazionale di soccorso invernale". Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovrapprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo, a favore del Fondo suddetto.
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