Art. 1
LEGGE 3 novembre 1954, n. 1042
In vigore dal 28 nov 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È istituito il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi finanziari stabiliti nella presente legge o provenienti da altre contribuzioni.
La gestione del Fondo suddetto è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive da impartire da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
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