Art. 7
ConvenzioneParte I

Art. 7

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In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. Salvo quanto diversamente disposto negli articoli seguenti, le prestazioni in denaro derivanti dalle assicurazioni sociali indicate nell', ivi compresi i supplementi, le integrazioni e tutti gli altri benefici ad esse connessi, saranno corrisposte dall'Ente debitore ai cittadini austriaci ed ai cittadini italiani residenti nel territorio dell'altro Stato, come se gli stessi cittadini risiedessero nel territorio dello Stato cui appartiene l'Ente debitore. Non è consentita la liquidazione in capitale delle rendite spettanti ai cittadini dei due Stati qualora tale operazione sia determinata unicamente dal fatto della residenza nell'altro Stato. Paragrafo 2. I cittadini di uno dei due Stati, beneficiari di una prestazione in denaro delle assicurazioni dell'altro Stato contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali o per la invalidità, la vecchiaia e superstiti, mantengono in caso di trasferimento in terzo Stato il diritto alla corresponsione di tale prestazione nello stesso ammontare ed alle stesse condizioni stabiliti per i cittadini dello Stato cui appartiene l'Ente debitore.
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