Art. 46
ConvenzioneParte VII

Art. 46

46 / 46
In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. La presente Convenzione sarà ratificata: gli strumenti di ratifica saranno scambiati, appena possibile, a Roma. Paragrafo 2. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dello scambio delle ratifiche. Paragrafo 3. La presente Convenzione è fatta in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca. Ciascuno Stato riceve due originali, uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca che fanno ugualmente fede. In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e la hanno munita dei loro sigilli. Fatto a Vienna il 30 dicembre 1950. Per la Repubblica d'Austria VICTOR GEHRMAN Per la Repubblica italiana G. COSMELLI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-46