Convenzione›Parte VII
Art. 46
46 / 46In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
La presente Convenzione sarà ratificata: gli strumenti di ratifica
saranno scambiati, appena possibile, a Roma.
Paragrafo 2.
La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dello scambio delle ratifiche.
Paragrafo 3.
La presente Convenzione è fatta in quattro originali, due in
lingua italiana e due in lingua tedesca. Ciascuno Stato riceve due originali, uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca che fanno ugualmente fede.
In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la
presente Convenzione e la hanno munita dei loro sigilli.
Fatto a Vienna il 30 dicembre 1950.
Per la Repubblica d'Austria
VICTOR GEHRMAN
Per la Repubblica italiana
G. COSMELLI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Storico versioni
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