Convenzione›Parte VII
Art. 45
45 / 46In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
La presente Convenzione viene conclusa per la durata di tre anni.
Essa si intende tacitamente prorogata di tre in tre anni, salvo denuncia che deve essere notificata all'altro Stato tre mesi prima della scadenza del termine.
Paragrafo 2.
La denuncia da parte di uno dei due Stati non pregiudica i diritti derivanti da eventi verificatisi prima della cessazione di questa Convenzione, senza riguardo alle disposizioni restrittive adottate, secondo la legislazione del rispettivo Stato, per il caso di soggiorno all'estero del beneficiario.
Paragrafo 3.
Le aspettative acquisite in base alla presente Convenzione non si estinguono con la cessazione di essa.
La loro conservazione, per il periodo successivo alla cessazione
della Convenzione, formerà oggetto di accordi complementari tra i due Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-45