Convenzione›Parte VII
Art. 43
43 / 46In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Stati per
l'applicazione della presente Convenzione nel proprio territorio saranno comunicate alla suprema Autorità amministrativa dell'altro Stato.
Paragrafo 2.
Le supreme Autorità amministrative si comunicheranno altresì di volta in volta tutte le disposizioni che arrechino modifica alla legislazione sulle assicurazioni sociali cui la presente Convenzione si riferisce.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-43