Convenzione›Parte VII
Art. 42
42 / 46In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
Una Commissione consultiva mista sarà incaricata di provvedere
alla corretta applicazione della presente Convenzione. Essa potrà a tale scopo esaminare ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e potrà presentare, all'occorrenza, proposte ai Governi dei due Stati.
Paragrafo 2.
La Commissione si riunirà, a domanda dell'uno o dell'altro
Governo, sia in Italia sia in Austria. Essa sarà composta, in numero pari, di rappresentanti delle supreme Autorità amministrative dei due Stati. Ciascuna delegazione potrà farsi assistere da esperti.
Paragrafo 3.
La Commissione stabilirà direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potrà corrispondere direttamente con le Amministrazioni italiane o austriache interessate.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-42