Art. 36
ConvenzioneParte VI

Art. 36

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In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. Tutte le difficoltà nascenti dall'applicazione della presente Convenzione saranno risolte, di comune accordo, dalle Supreme Autorità Amministrative dei due Stati. Paragrafo 2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere, per questa via, una soluzione, la controversia sarà decisa per mezzo di un tribunale arbitrale. Paragrafo 3. Il tribunale arbitrale sarà costituito da un cittadino di ciascuno dei due Stati e da un cittadino di un altro Stato quale terzo arbitro scelto, di comune accordo, dai Governi dei due Stati. Paragrafo 4. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione. Le decisioni hanno efficacia vincolante per i due Stati. Paragrafo 5. Ciascuno Stato sopporta le proprie spese. Le altre spese della procedura arbitrale sono a carico, in parti uguali, dei due Stati.
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