Art. 34
ConvenzioneParte VI

Art. 34

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In vigore dal 18 dic 1954
I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine determinato, ad un ufficio di uno dei due Stati, competente per l'accettazione dei ricorsi in materia di assicurazioni sociali, saranno considerati come presentati in termine anche se presentati entro tale termine a un corrispondente ufficio dell'altro Stato. Tale ufficio deve inoltrare, senza indugio, il ricorso all'ufficio competente.
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