Convenzione›Parte VI
Art. 32
32 / 46In vigore dal 18 dic 1954
Le istanze che gli assicurati, i familiari o gli aventi diritto
indirizzano agli Enti, alle Autorità ed ai Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati, in applicazione della presente Convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione di assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-32