Art. 29
ConvenzioneParte VI

Art. 29

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In vigore dal 18 dic 1954
Gli accertamenti, gli esami ed i controlli sanitari, necessari per l'applicazione di assicurazioni sociali nei riguardi di un beneficiario residente nell'altro Stato, sono eseguiti dall'Ente assicuratore competente dello Stato di residenza del beneficiario su richiesta ed a spese dell'Ente obbligato.
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