Art. 28
ConvenzioneParte VI

Art. 28

28 / 46
In vigore dal 18 dic 1954
Gli Enti, le Autorità e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati si presteranno reciprocamente assistenza, per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie disposizioni sulle assicurazioni sociali. Ferme restando le disposizioni dell', questa assistenza è prestata gratuitamente in quanto gli adempimenti, da svolgere per conto di Enti dell'altro Stato, rientrino nella normale attività dell'Ente incaricato e non richiedano l'opera retribuita di persone o uffici estranei alla organizzazione dell'Ente. Gli Enti, le Autorità e i Tribunali predetti possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, valersi gratuitamente del tramite dell'Autorità diplomatica o consolare competente di tale Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-28