Art. 23
ConvenzioneParte V

Art. 23

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In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. Nel caso di cumulo di periodi di assicurazione compiuti presso gli Enti assicuratori di ciascuno dei due Stati, se l'assicurato non raggiunge, nello stesso momento, le condizioni richieste dalla legislazione di ciascuno di essi per il diritto alle prestazioni, tale diritto sarà riconosciuto, tenendo conto delle precedenti disposizioni, nei confronti di ogni singola legislazione al tempo in cui egli raggiunge le condizioni stabilite dalla legislazione stessa. Paragrafo 2. Al momento in cui il diritto sarà raggiunto nei confronti delle legislazioni di ambedue gli Stati, l'Ente assicuratore che ha liquidato per primo la prestazione procederà alla revisione della prestazione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-23