Art. 12
ConvenzioneParte II

Art. 12

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In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. I familiari del lavoratore che si trasferiscono dal territorio di uno Stato nel territorio dell'altro Stato hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione tubercolosi a carico dello Ente assicuratore di quest'ultimo Stato, ove ricorrano nei confronti del lavoratore stesso, le condizioni previste al paragrafo 1 dell'. Qualora, però, i familiari risiedano nello Stato di origine, le prestazioni saranno corrisposte dall'Ente assicuratore di questo Stato nei limiti e con le modalità di cui alla legislazione ivi vigente e senza alcuna speciale autorizzazione. In tale caso le spese sono rimborsate dall'Ente debitore all'Ente assicuratore dello Stato di origine anche mediante compensi unitari, pro capite o globali da concordarsi a norma dell'. Paragrafo 2. I familiari del lavoratore, che si trasferiscono dallo Stato in cui risiedono nell'altro Stato, hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione tubercolosi nel nuovo Stato per tutta la durata stabilita dalla legislazione dello stesso Stato, tenuto conto delle prestazioni già ricevute allo stesso titolo nello Stato dal quale provengono.
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