Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952. 48 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
48 articoli
Convenzione
parte I Disposizioni generali
Art. 1 Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali Il Presidente della Repub Art. 2 Paragrafo 1. Le legislazioni alle quali si applica la presente Convenzione sono: 1) in Ita Art. 3 Gli articoli 7 e 38, nonché gli articoli da 9 a 13 non si applicano alle disposizioni dell Art. 4 Per le assicurazioni sociali indicate nell'articolo 2 si applicano, in via di principio, l Art. 5 Paragrafo 1. In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni: Art. 6 Qualora i contributi siano stati versati ad un Ente assicuratore di uno dei due Stati, non Art. 7 Paragrafo 1. Salvo quanto diversamente disposto negli articoli seguenti, le prestazioni in Art. 8 Se, in base alle disposizioni in vigore in uno dei due Stati, l'esistenza di proventi, di parte II Assicurazioni contro le malattie, contro la tubercolosi e per la nuzialità, e la natalità
Art. 9 Paragrafo 1. I lavoratori, che si trasferiscono dal territorio di uno Stato nel territorio Art. 10 Paragrafo 1. Il lavoratore che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione Art. 11 Paragrafo 1. Il lavoratore conserva il diritto alle prestazioni nel confronti dell'Ente pr Art. 12 Paragrafo 1. I familiari del lavoratore che si trasferiscono dal territorio di uno Stato n Art. 13 Le disposizioni degli articoli da 9 a 12 si applicano anche per le prestazioni previste da parte III Assicurazione contro la disoccupazione
Art. 14 I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Austria o viceversa beneficiano delle pre Art. 15 Paragrafo 1. Il cittadino di uno Stato che abbia prestato la sua opera in uno o in entramb parte IV Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
Art. 16 Paragrafo 1. L'Ente competente di uno dei due Stati che ha compiuto l'inchiesta riguardant Art. 17 L'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati, mentre egli si reca ad assumere Art. 18 Se ad un assicurato, al quale sia stata liquidata una rendita per infortunio sul lavoro o Art. 19 In quanto siano applicabili, valgono anche per l'assicurazione contro gli infortuni sul la parte V Assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Art. 20 Paragrafo 1. Per i lavoratori che siano stati assicurati successivamente o alternativament Art. 21 Paragrafo 1. Quando la legislazione di uno dei due Stati prevede, per una determinata cate Art. 22 Paragrafo 1. Nel caso di cumulo, ai sensi degli articoli 20 e 21, dei periodi di assicuraz Art. 23 Paragrafo 1. Nel caso di cumulo di periodi di assicurazione compiuti presso gli Enti assic Art. 24 L'assicurato che non possa far valere più di 13 settimane di assicurazione in Austria o di Art. 25 Paragrafo 1. Quando la somma delle prestazioni calcolate secondo la presente Convenzione r Art. 26 Paragrafo 1. In caso di applicazione degli articoli 20 e 21, gli Enti assicuratori dei due Art. 27 Le disposizioni di questa parte non si applicano per la concessione del premio di operosit parte VI Collaborazione amministrativa e disposizioni procedurali
Art. 28 Gli Enti, le Autorità e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati Art. 29 Gli accertamenti, gli esami ed i controlli sanitari, necessari per l'applicazione di assic Art. 30 Per l'applicazione della presente Convenzione, gli Enti, le Autorità e i Tribunali compete Art. 31 Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Stati sono autorizzate, senza speciale mandat Art. 32 Le istanze che gli assicurati, i familiari o gli aventi diritto indirizzano agli Enti, all Art. 33 Le istanze presentate presso gli Enti assicuratori di uno dei due Stati valgono anche qual Art. 34 I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine determinato, ad un ufficio di uno Art. 35 Paragrafo 1. Le esenzioni di tasse, imposte o diritti previsti dalla legislazione di uno d Art. 36 Paragrafo 1. Tutte le difficoltà nascenti dall'applicazione della presente Convenzione sar Art. 37 Paragrafo 1. Quando sorga contestazione circa la legislazione da applicare, si deve conced Art. 38 Paragrafo 1. I versamenti a qualsiasi titolo, da effettuarsi in base alla presente Convenz Art. 39 Qualora per determinare l'esistenza di un diritto o la misura di una prestazione, occorra parte VII Disposizioni transitorie e finali
Art. 40 Paragrafo 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, con effetto dalla da Art. 41 Le supreme Autorità amministrative dei due Stati stabiliranno, di comune accordo, le dispo Art. 42 Paragrafo 1. Una Commissione consultiva mista sarà incaricata di provvedere alla corretta Art. 43 Paragrafo 1. Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Stati per l'applicazione Art. 44 Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali supreme Autorità amministrative p Art. 45 Paragrafo 1. La presente Convenzione viene conclusa per la durata di tre anni. Essa si int Art. 46 Paragrafo 1. La presente Convenzione sarà ratificata: gli strumenti di ratifica saranno sc Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360