Art. 7 · LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1050

Art. 7

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1050

In vigore dal 1 dic 1954
Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi e delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione degli indennizzi o delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di Istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposte di registro. Le somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo o di anticipazione non si considerano reddito agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Le somme predette non concorrono, inoltre, alla determinazione del patrimonio imponibile e della relativa aliquota ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale se trattasi di società od enti morali.
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