Art. 6 · LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1050

Art. 6

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1050

In vigore dal 1 dic 1954
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni di cui all', anticipazioni agli interessati in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi determinato silla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. Al pagamento delle anticipazioni si provvede con le stesse norme previste al precedente , fermo restando il limite massimo globale di pagamento in contanti previsto dallo stesso articolo in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.
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