Art. 11 · LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1050

Art. 11

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1050

In vigore dal 1 dic 1954
La legge 4 luglio 1950, n. 590, è abrogata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA - MARTINO - DE PIETRO - TREMELLONI - VANONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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