Art. 3 · LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1049

Art. 3

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1049

In vigore dal 30 nov 1954
Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria composta di tre membri, scelti fra gli aventi diritto alla iscrizione all'albo, con l'incarico di amministrare il Collegio fino a quando saranno eletti i Consigli direttivi. A tale elezione si dovrà addivenire entro sei mesi dalla nomina della Commissione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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