Art. 1 · LEGGE 9 agosto 1954, n. 651

Art. 1

LEGGE 9 agosto 1954, n. 651

In vigore dal 2 set 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le seguenti Scuole d'arte di cui al quarto gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive modificazioni, sono classificate in Scuole d'arte di secondo grado: Acqui, Anagni, Avellino, Bologna, Cagli, Cantù, Cascina, Castellamonte, Castelli, Castelmassa, Cefalù, Chiavari Civitacastellana, Mantova, Marino, Nove, Pietrasanta, Sansepolcro, Sciacca, Sesto Fiorentino, Siracusa, Sulmona, Torre del Greco, Velletri e Verona. Il Museo artistico industriale di Roma è classificato in Istituto d'arte.
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