Art. 9 · LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

Art. 9

LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

In vigore dal 1 set 1954
(Spese ammesse al contributo). Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse quelle relative all'arredamento principale - compresi i sussidi audiovisivi - degli edifici da costruire, completare e riattare, quelle per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge, e quelle occorrenti per la progettazione e la direzione dei lavori.
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