Art. 20
LEGGE 9 agosto 1954, n. 645
In vigore dal 1 set 1954
(Istituzione di nuove scuole elementari).
Lo stanziamento di cui al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 è aumentato della somma di lire 1.500.000.000 per consentire l'istituzione di nuove scuole elementari nell'anno scolastico 1954-55.
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