Art. 16
LEGGE 9 agosto 1954, n. 645
In vigore dal 29 lug 1961
(Esoneri a favore di alunni di famiglia numerosa).
È concesso l'esonero dalle tasse di cui alle annesse tabelle e dall'imposta di bollo, ai giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, che abbiano a carico non meno di sette figli. È concesso il semi-esonero quando i figli a carico siano non meno di cinque. È condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
L'esonero e il semiesonero, sono concessi, in ogni caso, alle famiglie, che comprendano almeno cinque tigli a carico, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare
.
I figli caduti in guerra o per la lotta di liberazione si considerano viventi e a carico.
Il beneficio di cui al presente articolo è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
Storico versioni
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