Art. 2 · LEGGE 9 agosto 1954, n. 633

Art. 2

LEGGE 9 agosto 1954, n. 633

In vigore dal 24 giu 1956
La somma suindicata sarà distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli Istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti Istituti .
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