Art. 1 · LEGGE 9 agosto 1954, n. 633

Art. 1

LEGGE 9 agosto 1954, n. 633

In vigore dal 24 giu 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, è stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per I assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie .
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