Art. 1
LEGGE 9 agosto 1954, n. 633
In vigore dal 24 giu 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, è stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per I assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-08-09;633#art-1