Art. 3 · LEGGE 6 agosto 1954, n. 843

Art. 3

LEGGE 6 agosto 1954, n. 843

In vigore dal 3 ott 1954
L' è così modificato: "La sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei regime di punito franco è riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze".
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