Art. 4 · LEGGE 31 luglio 1954, n. 861

Art. 4

LEGGE 31 luglio 1954, n. 861

In vigore dal 9 ott 1954
La facoltà prevista dall', potrà essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare l'ordinamento interno italiano in materia alla regolamentazione internazionale della sanità. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - TAVIANI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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